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Anac: Soccorso istruttorio e requisiti di partecipazione
27 gennaio 2016
Nelle gare telematiche, deve considerarsi illegittima la clausola del bando che richiede ai concorrenti, quale requisito essenziale di capacità economica- finanziaria «un fatturato medio annuo, per la fornitura di servizi oggetto dell’appalto relativo al triennio pregresso, che superi il doppio dell’importo posto a base di gara». In materia, infatti, l’art. 41 del D. Lgs. n. 163/2006 precisa che “sono illegittimi i criteri di qualificazione che fissano, senza congrua motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato aziendale”.