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Anac: idoneità professionale necessario per appurare l’affidabilità e l’operatore
4 febbraio 2016
La clausola del bando che stabilisce quale requisito necessario di idoneità professionale, ex art. 39 del D. Lgs. n.163/06, l’ iscrizione dei concorrenti alla CCIA da almeno tre anni «non integra violazione dell’art. 46, comma 1 bis, d.lgs 163/2006». Invero, detta disposizione «non si palesa sproporzionata o illogica o irrazionale, (..)essendo preordinata a selezionare soggetti che operino da un congruo lasso di tempo nel settore oggetto dell’appalto, al fine di individuare concorrenti che assicurino una certa affidabilità e pregressa esperienza nello svolgimento del servizi.».