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Anac: illegittimo il bando se richiede requisiti sproporzionati
16 febbraio 2016
Sono illegittime le clausole del bando di gara che richiedono alle imprese concorrente il possesso di requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica, ex art. 41 e 42 del D. Lgs. n.163/06, manifestamente sproporzionati. In particolare “la richiesta di un fatturato globale superiore al doppio della base d’asta non è proporzionata”, come anche” la richiesta di un fatturato specifico nell’ultimo triennio superiore all’importo triennale del contratto è sproporzionata e lesiva della concorrenza”. Inoltre, l’esperienza pregressa per prestazioni identiche «deve trovare la propria giustificazione nelle caratteristiche tecniche del servizio oggetto di affidamento.»