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Anac: Collaudo dei lavori si applica il codice degli appalti
30 marzo 2016
In materia di collaudo di lavori di costruzione delle dighe( ex art. 14 d.p.r. 1/11/1959, n. 1363), per liquidare i compensi connessi all’attività svolta dai collaudatori, ai sensi dell’art. 93, co. 7-ter d.lgs. 163/2006 «occorre effettuare una ripartizione delle risorse del fondo per la progettazione e l’innovazione, secondo criteri definiti con regolamento, tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, della complessità delle opere, dai tempi e dai costi previsti dal quadro economico».