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News
Clausola sociale: l’obbligo è condizionato dall’organizzazione dell’impresa

 

14 aprile 2016

Nei contratti di durata «la clausola sociale recante l’obbligo di prioritario assorbimento e utilizzo del personale già impiegato dal precedente affidatario per il periodo di durata dell’appalto va intesa “subordinatamente alla compatibilità con l’organizzazione d’impresa dell’appaltatore subentrante”». Detta clausola « non può imporre all’impresa subentrante di prescegliere un determinato contratto collettivo, potendo questa scegliere diverso contratto collettivo, applicabile all’oggetto dell’appalto, che salvaguardi i livelli retributivi dei lavoratori riassorbiti in modo adeguato e congruo»

 Qui Delibera n. 224 del 02/03/2016

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Anac:affidamento di nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi

  Con  Delibera n. 117/2016, l’Autorità ha riconosciuto legittima la possibilità per la S.A. «di rinnovare il contratto di appalto secondo le modalità dell’art. 57, comma 5, lettera b) del d.lgs. 163/2006, espressamente prevista nel contratto medesimo» sempre che sussistano tutte le condizioni di legittimità disciplinate dalla disposizione normativa. In particolare «deve trattarsi di ripetizione di servizi analoghi con il medesimo contraente, quale esecuzione di un unico disegno progettuale, oggetto di procedura aperta o ristretta, con previsione sin dal primo affidamento, nel relativo bando di gara oltre che nel contratto stipulato con l’aggiudicatario della prima procedura, di tale possibilità di ripetizione».L’impresa aggiudicataria, è consapevole che «alla scadenza della prima esecuzione del servizio il committente potrà chiedergli l’esecuzione a trattativa diretta...

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