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ANAC Regolamento Parere Precontenzioso
7 novembre 2016
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2016 il nuovo Regolamento Anac per il rilascio dei pareri di precontenzioso. in vigore dal successivo 20 ottobre. In materia, l’art. 211 del D.Lgs. n.50/2016 precisa che «su iniziativa della stazione appaltante o di una o più delle altre parti, l’ANAC esprime parere relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Il parere obbliga le parti che vi abbiano preventivamente consentito ad attenersi a quanto in esso stabilito. Il parere vincolante è impugnabile innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa ai sensi dell’articolo 120 del codice del processo amministrativo. In caso di rigetto del ricorso contro il parere vincolante, il giudice valuta il comportamento della parte ricorrente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 26 del codice del processo amministrativo».
Nel Regolamento «di particolare impatto la previsione della comunicazione, da parte dell’istante, della presentazione dell’istanza a tutti i soggetti interessati alla soluzione della questione controversa oggetto della medesima (articoli 3, comma 2 e 4, comma 2), come raccomandata dal Consiglio di Stato nel menzionato parere, stante l’esigenza di imprescindibile rispetto del principio del contraddittorio». A riguardo l’ Anac ha rappresentato che «le istanze pervenute prima dell’entrata in vigore del Regolamento sopra indicato, qualora permanga da parte dei soggetti istanti un interesse attuale e concreto al rilascio del parere, andranno riformulate e riproposte a firma di soggetti legittimati a esprimere verso l’esterno la volontà dell’ente, nel rispetto delle nuove disposizioni procedimentali, mediante utilizzo del relativo modulo informatico».