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News
Anac: Causa esclusione Operatori economici

 

25 novembre 2016

Con Comunicato 26 ottobre  2016  l’Anac «fornisce indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori  economici sulla definizione dell’ambito soggettivo dell’art. 80 del d.lgs.  50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive  rese dai concorrenti ai sensi del d.p.r. 445/2000 mediante utilizzo del modello  di DGUE».

In particolare «l’art.  80, comma 3, del Codice individua i soggetti nei cui confronti opera la causa  di esclusione prevista dal comma 1 del medesimo articolo».  A riguardo,  l’esclusione deve essere disposta «se la sentenza o il decreto di condanna  sono stati emessi nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si  tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta  di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico,  se si tratta di società in accomandita semplice».

Nel caso in cui si tratti di  altro tipo di società, la causa di esclusione è riferita ai «membri del consiglio di amministrazione cui  sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza», ai  «soggetti muniti di poteri di  rappresentanza, di direzione o di controllo», al direttore tecnico e al  socio persona fisica, ovvero al socio di maggioranza in caso di società con  meno di quattro soci».

Proprio in riferimento ai membri del CDA, fermo restante i regimi presenti nell’ordinamento giuridico italiano, la sussistenza del requisito di cui all’art. 80, comma 1, del Codice deve  essere verificata in capo:

«1.ai  membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale  rappresentanza, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e  monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico,  amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate  attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);

2.ai  membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione  tradizionale e ai membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle  società con sistema di amministrazione monistico;

3.ai  membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza,  nelle società con sistema di amministrazione dualistico».

Infine in  relazione poi alla causa di esclusione ex art.  80, comma 2 l’Anac precisa che  «in assenza di specifiche indicazioni «deve essere riferito ai soggetti che sono sottoposti  alla verifica antimafia ai sensi dell’art. 85 del Codice Antimafia».

Qui Comunicato del 26/10/2016

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