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Anac: Rischio Operativo nelle Concessioni
14 dicembre 2016
Negli appalti in concessione «è necessario che sia trasferito sul concessionario il rischio operativo, ovvero il rischio legato alla gestione del servizio sul lato della domanda o sul lato dell’offerta o di entrambi». Infatti «ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera zz) del d.lgs. n. 50/2016 si considera che il concessionario assuma il rischio operativo nel caso in cui, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei servizi oggetto di concessione». Inoltre «la parte del rischio trasferita al concessionario deve comportare una reale esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subita dal concessionario non sia puramente nominale o trascurabile». Diversamente, la fattispecie contrattuale deve essere inquadrata nel novero degli appalti pubblici.