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Schema Linee Guida Elenco Società in house
11 gennaio 2017
All’esito della consultazione pubblica, terminata lo scorso 20 dicembre, il Consiglio dell’ Anac, nell’adunanza del 28 dicembre 2016, ha approvato lo schema delle Linee Guida “per l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall’art. 192 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “. La bozza è stata trasmessa al Consiglio di Stato per l’acquisizione del relativo parere ed è stata altresì inviata alla Commissione VIII – Lavori pubblici, comunicazioni del Senato della Repubblica e alla Commissione VIII – Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati. Il provvedimento disciplina «il procedimento per l’iscrizione nell’Elenco di cui all’art. 192 del codice delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di propri organismi in house di cui all’art. 5 del codice e hanno carattere vincolante».
In particolare nel testo si precisa che «possono richiedere l’iscrizione nell’Elenco le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che, al ricorrere dei presupposti previsti dall’art. 5 del Codice e dagli artt. 4 e 16 del d.lgs. 175/2016, intendano operare affidamenti diretti in favore di propri organismi in house».
A seguito di regolare domanda, l’Ufficio competente «valuta la sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 5 del Codice e dagli artt. 4 e 16 del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 ai fini dell’iscrizione nell’Elenco dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore richiedente» e accerta che «l’organismo partecipato abbia come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui all’art. 4, comma 2, lettere a), b) d) ed e) del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica». Ai fini della verifica dell’esercizio da parte dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore, sulla persona giuridica di cui trattasi, di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, l’Autorità «accerta la sussistenza in capo agli stessi di poteri di controllo, di ingerenza e di condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario, previsti in specifiche disposizioni dell’atto costitutivo, dello statuto o di appositi patti parasociali o di altro corrispondente strumento di diritto pubblico, nonché eventualmente nel contratto di servizio». In particolare «il controllo analogo deve avere ad oggetto sia gli organi che gli atti dell’organismo partecipato e deve riguardare gli aspetti economici, patrimoniali, finanziari, di qualità dei servizi e della gestione».