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News
Comunicato: Nuove indicazioni Dichiarazioni Sostitutive
22 novembre 2017

Con comunicato dello scorso 8 novembre Anac fornisce nuove indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici «sulla  definizione dell’ambito soggettivo dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e sullo  svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai  concorrenti ai sensi del d.p.r. 445/2000 mediante utilizzo del modello di DGUE.»

Tale comunicato sostituisce quello precedente del 26 ottobre 2016.

In particolare,  con riferimento all’ ambito soggettivo di applicazione del motivo di esclusione attinente  all’assenza di condanne penali,il documento precisa che la sussistenza del requisito di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs.n. 50/2016 deve  essere verificata in capo:

  1. «ai  membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale  rappresentanza, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e  monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico,  amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate  attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);
  2.  ai  membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione  tradizionale e ai membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle  società con sistema di amministrazione monistico;   
  3. ai  membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza,  nelle società con sistema di amministrazione dualistico»,

Il testo con riferimento all’ambito soggettivo del motivo di esclusione attinente alla presenza  di cause di decadenza, sospensione e divieto derivanti da misure di prevenzione  o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 del D.lgs. n.  159/2011, precisa che: «l’ esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto  ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti dei soggetti  indicati dalla norma. è lo stesso individuato per  l’applicazione del comma 1 dell’art. 80».

Inoltre sulle modalità di dichiarazione si specifica che «il  possesso dei requisiti di cui all’art. 80 deve essere dichiarato dal legale  rappresentante dell’impresa concorrente con riferimento a tutti i soggetti  indicati al comma 3 dell’art. 80, indicando i dati identificativi degli stessi  oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono  essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta. Resta  ferma l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R.  n. 445/2000 nei confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni  false in ordine al possesso del requisito in esame«.

Infine in materia di verifica delle dichiarazioni sull’assenza dei motivi di esclusione  e sulla presenza delle condizioni di partecipazione «ferma  restando l’obbligatorietà del controllo sul primo classificato da effettuarsi prima dell’aggiudicazione dell’appalto, nelle precedenti fasi della procedura, le  stazioni appaltanti sono tenute a verificare i requisiti generali e speciali,  anche ai sensi dell’art.83, comma 8, del Codice, sulla base delle  autodichiarazioni presentate dai concorrenti, di cui è verificata la  completezza e conformità a quanto prescritto dal bando».

 Qui Comunicato del 08/11/2017

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