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WHISTLEBLOWING: L’ANONIMATO OPERA SOLO IN AMBITO DISCIPLINARE
21 marzo 2018
La Corte di Cassazione, sez.VI, con la sentenza n. 9047/2018 riconosce pieno valore accusatorio alle rivelazioni, finanche anonime, dei whistleblowers, confermando peraltro il diverso trattamento a seconda della natura disciplinare o penale dell’illecito denunciato.
La Corte evidenzia che l’anonimato del denunciante, quindi il riserbo sulle generalità, opera unicamente in ambito disciplinare, essendo peraltro subordinato al fatto che la contestazione “sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione“, giacché, ove detta contestazione si basi, in tutto o in parte, sulla segnalazione stessa, “l’identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato”.
Ciò è ancora più vero in base alla recente modifica dell’ art. 54-bis L. 179/2017, nel quale viene specificato che “nell’ambito del procedimento penale, l’identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall’articolo 329 del codice di procedura penale“.