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Retribuzione Segretari Generali
30 maggio 2019

La clausola del cd. “galleggiamento” retributivo, prevista dal contratto nazionale per i segretari comunali viene legittimamente applicata anche nei confronti del dirigente assunto ai sensi dell’art. 110 D.Lgs 267/2000. La Corte dei Conti, sezione giurisdizionale Regione Lombardia, con la sentenza n.10/ 2019 ha escluso la sussistenza di una responsabilità amministrativa e dunque di un danno erariale per l’ente, nelle ipotesi di riconoscimento al Segretario comunale del predetto adeguamento retributivo, nel caso di parametrazione a quanto percepito da un dirigente esterno, incaricato ai sensi dell’art 110 D.Lgs 296/2000». In particolare, la Corte ha sottolineato che «sul piano testuale e logico, la previsione normativa di cui all’art.41, co. 5, CCNL 1998/2001 Segretari Comunali e Provinciali firmato il 16.5.2001, consente il meccanismo di galleggiamento o allineamento retributivo a favore del Segretario Comunale anche qualora il parametro stipendiale di riferimento sia quello di un dirigente comunale esterno a termine in pianta organica destinatario di incarico dirigenziale ex art. 110, d.lgs. n. 267 del 2010». Invero «il dirigente comunale esterno a termine in pianta organica destinatario di incarico dirigenziale ex art. 110, d.lgs. n. 267 del 2010 è giuridicamente un dirigente comunale a tutti gli effetti: ne consegue che ben può essere assunto a parametro di riferimento per il meccanismo di galleggiamento o allineamento retributivo a favore del Segretario Comunale di cui all’art.41, co.5, CCNL 1998/2001 Segretari Comunali e Provinciali firmato il 16.5.2001».

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