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Mappatura dei rischi e PTPCT: deve essere un’attività interna all’ente
15 luglio 2019

La Corte dei Conti, sezione giurisdizionale del Piemonte, con sentenza n. 253/2019, evidenzia ancora una volta il divieto di affidare l’attività di elaborazione del piano anticorruzione a soggetti estranei all’amministrazione.

Nel caso in esame, il dirigente è stato citato in giudizio per danno erariale “derivante dall’atto di affidamento di un incarico esterno finalizzato alla redazione della mappatura dei rischi dei procedimenti e processi”.

In  particolare, la violazione riguarda il divieto previsto dalla  L. n.190/2012, che vieta appunto l’elaborazione dei piani anticorruzione (art. 1, comma 8) e che ai fini dell’elaborazione degli stessi, derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (art. 2).

D’altra parte, l’individuazione delle aree a rischio corruttivo sulle quali intervenire non può che richiedere una conoscenza della situazione interna all’amministrazione e dei processi interni alla stessa. Sul punto, anche la stessa Anac ha confermato che lo scopo del divieto “è quello di considerare la predisposizione del PTPCT un’attività che deve essere necessariamente svolta da chi opera esclusivamente all’interno dell’amministrazione”.

Qui Sentenza CdC n.253/2019

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