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PARTECIPATE: NUOVI OBBLIGHI DI TRASPARENZA CONTENUTI NELLA LEGGE DI STABILITÀ 2016 SI INCROCIANO CON I VECCHI

 

4 gennaio 2016

La legge di stabilità 2016 introduce nuovi obblighi di trasparenza a carico delle società partecipate allo scopo, unanimemente condiviso, di attribuire ai cittadini la possibilità di attuare un controllo democratico sull’attività dell’amministrazione svolta dagli organismi strumentali della Pa. Nel dettaglio , l’articolo 1, comma 675, della nuova legge, pubblicata sul supplemento ordinario n. 70 alla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2015 n. 302, prevede che le società controllate direttamente o indirettamente dalla Pa, salvo quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le loro controllate, pubblichino, entro 30 giorni dal conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, e per i due anni successivi alla loro cessazione, le seguenti informazioni: a) gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico, l’oggetto della prestazione, la ragione dell’incarico e la durata; b) il curriculum vitae; c) i compensi relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali; d) il tipo di procedura seguito per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura. Gli obblighi di trasparenza previsti a carico delle partecipate hanno da tempo come  riferimento l’articolo 11, comma 2, del Dlgs 33/2013, richiamando l’articolo 1, comma 34 della legge 190/2012, stabilisce che il perimetro di applicazione della disciplina anticorruzione si estende alle società partecipate che esercitano attività di pubblico interesse. la legge di stabilità 2016 intervenendo su tale argomento, non cita , né modifica esplicitamente l’architettura degli obblighi già delineata dalla legge 190/2012 e dal dlgs 33/2013, determinando la confusione degli addetti ai lavori.

Qui la legge 28 Dicembre 2015 n°28

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