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News
ANAC: GARE SUL MERCATO ELETTRONICO, SI APPLICA IL DOPPIO CONTROLLO DEI REQUISITI.

 

9 gennaio 2016

L’Anac ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di verifica dei requisiti, ex art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006, dell’aggiudicatario di una gara esperita sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. In particolare, Consip «ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 445/2000, effettua controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive in ordine al possesso dei requisiti di carattere generale, rese dagli operatori economici in fase di abilitazione al MePA e rinnovate ogni sei mesi. A tal fine procede a verifiche a campione o in caso di sospetto sulla veridicità delle autocertificazioni rese dai partecipanti, presso le amministrazioni competenti (INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, Casellario giudiziale, ecc.). Detti controlli valgono ai fini della partecipazione degli operatori economici alle procedure di affidamento». Diversamente «la singola stazione appaltante, invece, è tenuta a svolgere le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale esclusivamente nei confronti del soggetto aggiudicatario della singola RDO. A tal fine potrà avvalersi del sistema AVCpass».

Qui Comunicato del 10/12/2015

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Anac: Legittima Richiesta di documentazione tecnica

  Con parere n. 1010, l’Anac ha stabilito che nelle procedure di gara in cui il criterio è dato dal prezzo più basso, non costituisce violazione del principio di non aggravio del  procedimento «la previsione dell’obbligo per i concorrenti di fornire  documentazione tecnica specifica».  Infatti «l’amministrazione ha  diritto ad acquisire  informazioni complete in ordine alla tipologia di offerta tecnica presentata al  fine di utilizzarle per una corretta valutazione dell’offerta nella sua  interezza, anche nell’ottica di considerare l’effettiva corrispondenza  qualitativa di una determinata offerta presentata». Qui Parere n.1010 del 21/09/2016

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Anac: Sanzioni ai responsabili dei Comuni che non adottano il codice di comportamento

  Tutte le Pubbliche Amministrazioni devono adottare un codice di comportamento e pubblicarlo nel proprio sito istituzionale, secondo quanto disposto dall’ articolo 54, comma 5, del Dlgs 165/2001. Inoltre, secondo la deliberazione Anac n. 10  del 2 marzo 2016, l’adozione tardiva del codice, ovvero adottare il codice di comportamento quando l’Autorità ha già intrapreso un  procedimento sanzionatorio nei confronti di responsabile per la prevenzione della corruzione, sindaco e assessori, i quali avrebbero dovuto controllare o applicare la disposizione, non sana il comportamento omissivo ed eventuali responsabilità. Qui la Deliberazione Anac n.10 del 2 marzo 2016

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