logo
1_app_anticorruzione
2_schemi_tipo
3_seminari
4_sportello_online
News
ANAC: SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE SÌ ALLE GARE DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA

 

11 gennaio 2016

Negli appalti per l’affidamento di servizi di accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali sussiste l’obbligo di centralizzazione ex art. 33, comma 3-bis, del Codice dei Contratti Pubblici. In materia, l’Anac ha precisato contrariamente a quanto richiesto dall’Associazione Nazionale Aziende Concessionarie Servizi Entrate Enti Locali (ANACAP) che «l’assenza di un prezzo al mercato, l’inelasticità della domanda all’aggio praticato, il carattere prevalentemente strumentale dell’attività prestata dall’agente della riscossione e l’entità ridotta di rischio sopportato dallo stesso fanno propendere per la natura di appalto degli affidamenti in parola, con conseguente applicazione dell’obbligo di centralizzazione degli acquisti di cui al comma 3-bis dell’art. 33 del Codice dei contratti pubblici».

Qui il Comunicato del 07/01/2016

Ultimi Articoli

ANAC: CAUZIONE PROVVISORIA CALCOLATA SULL’OFFERTA GIUSTA L’ESCLUSIONE PER VIOLAZIONE SEGRETEZZA

  Nelle procedura di gara, laddove l’impresa concorrente non abbia indicato nell’offerta economica i costi interni aziendali, la Stazione appaltante dovrà provvedere all’esclusione della stessa, essendo escluso in tal caso l’avvio del procedimento del soccorso istruttorio, ex art. 38, comma 2 bis del D.lgs. n. 163/06. Invero «la violazione dell’art. 87 comma 4, configura un’ipotesi di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice, idoneo a determinare incertezza assoluta sul contenuto dell’offerta per difetto di un suo elemento essenziale da indicare a pena di esclusione in ossequio al principio di parità di trattamento e di perentorietà del termine di presentazione dell’offerta». Qui Parere n. 204  del 25/11/2015

Continua...

RPCT: incarico a personale di categoria D

  Di norma negli enti locali l'RPCT è individuato nel Segretario comunale ed eventuali scostamenti devono essere motivati. Nel caso in questione relativo all'attribuzione di tali compiti ad un funzionario avvocato di categoria D, non apicale e che non svolge funzioni dirigenziali, l'Anac rileva che il provvedimento non è conforme alle disposizioni dell’art. 1, co. 7, legge 190/2012. L'Autorità rileva che "in presenza di figure dirigenziali, un funzionario di categoria D potrebbe non avere l'autonomia e l'autorevolezza necessaria per esercitare il ruolo di RPCT" ed inoltre che "il conferimento dell’incarico di RPCT ad un funzionario iscritto all’ albo speciale degli avvocati di enti pubblici , già affrontata dall’Autorità nella deliberazione 841/2018, comporta incompatibilità tra le funzioni  deducibile dalla legge speciale sull’ iscrizione al predetto Albo, che richiede...

Continua...