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News
Anticorruzione: Nel Ddl sul «whistleblower» la tutela è prevista solo se riconosciuta la Buona Fede

 

10 febbraio 2016

Il disegno di legge sul whistleblowers  (letteralmente «soffiatori di fischietto») che regolamenta e definisce il meccanismo delle segnalazioni illeciti nel settore pubblico, è  passato in prima lettura alla camera lo scorso 21 Gennaio e ora è in attesa d’esame da parte del Senato. Due le novità rilevanti rispetto la normativa vigente: l’introduzione del requisito di buona  fede e l’ estensione del meccanismo delle segnalazioni anonime anche al settore privato. Per quanto riguarda l’applicazione del whistleblowers nel settore pubblico, il disegno di legge introduce il principio della «buona fede» in un’ottica di responsabilizzazione del dipendente che, per beneficiare delle tutele, deve effettuare una «segnalazione circostanziata nella ragionevole convinzione, fondata su elementi di fatto, che la condotta illecita segnalata si sia verificata», fermo restando che la buona fede è comunque esclusa qualora il segnalante abbia agito con colpa grave. Tuttavia, sono previsti anche ulteriori deterrenti alle segnalazioni non veritiere, per le quali il segnalante va incontro ad un procedimento disciplinare dall’ente di appartenenza che potrà persino, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi, licenziare per giusta causa La proposta di legge stabilisce, inoltre, specifici limiti alla rivelazione dell’identità del segnalante che – in linea di principio – deve rimanere segreta. Infine, nel disegno di legge si evince anche la volontà di voler estendere il meccanismo anche ai dipendenti degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico nonché, più in generale, ai collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o di incarico, e persino ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese che forniscono beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione pubblica.

Qui il Disegno di Legge sul whistleblowers

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