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Anac:affidamento di nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi
24 marzo 2016
Con Delibera n. 117/2016, l’Autorità ha riconosciuto legittima la possibilità per la S.A. «di rinnovare il contratto di appalto secondo le modalità dell’art. 57, comma 5, lettera b) del d.lgs. 163/2006, espressamente prevista nel contratto medesimo» sempre che sussistano tutte le condizioni di legittimità disciplinate dalla disposizione normativa. In particolare «deve trattarsi di ripetizione di servizi analoghi con il medesimo contraente, quale esecuzione di un unico disegno progettuale, oggetto di procedura aperta o ristretta, con previsione sin dal primo affidamento, nel relativo bando di gara oltre che nel contratto stipulato con l’aggiudicatario della prima procedura, di tale possibilità di ripetizione».L’impresa aggiudicataria, è consapevole che «alla scadenza della prima esecuzione del servizio il committente potrà chiedergli l’esecuzione a trattativa diretta di un servizio analogo, evidentemente con costi determinati anni prima, quando venne redatto il progetto posto alla base della ripetizione del servizio». Pertanto «l’accettazione da parte dell’appaltatore delle condizioni stabilite nel primo contratto aggiudicato con gara implica anche l’acquiescenza al progetto ed al prezzo predeterminato, da applicare nel nuovo servizio costituente ripetizione di servizio analogo».