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Consorzi stabili : divieto di partecipazione plurima
2 maggio 2016
È legittimo il provvedimento di esclusione reso dalla Stazione appaltante nei confronti di un consorzio e delle sue consorziate che partecipano alla stessa gara «qualora il consorzio non abbia indicato alcuna impresa consorziata esecutrice». Invero « tale circostanza determina che il consorzio partecipa per tutte le consorziate e che quindi il divieto di partecipazione plurima di cui all’articolo 36, comma 5, si applica a tutte le imprese consorziate».