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Anac: Regime transitorio dell’utilizzo del sistema AVCpass.
12 maggio 2016
Con Comunicato dello scorso 4 maggio, l’Anac si è pronunciata in materia di Avcpass, precisando come l’art. 81, comma 1 e 2 del Dlgs n.50/2016 prevede relativamente alla documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico finanziario degli operatori economici, l’istituzione di una nuova Banca Dati gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici .
Il nuovo sistema di verifica dei requisiti è teso a superare l’attuale sistema AVCpass, gestito dall’A.NA.C .
In particolare si « ritenere che l’estensione ai settori speciali riguardi il nuovo sistema di verifica dei requisiti di partecipazione alle gare d’appalto ma non anche l’attuale sistema AVCpass».
Per quest’ultimo, infatti,«è previsto il relativo utilizzo da parte delle stazioni appaltanti e degli operatori economici fino all’adozione del decreto di cui all’articolo 81, comma 2 (cfr. art. 216, comma 13), ciò in coerenza con l’intenzione del legislatore di assicurare una verifica informatizzata dei requisiti di partecipazione, evitando, in tal modo, uno stallo del sistema o peggio ancora una regressione alle modalità di verifica cartacea.
In base al nuovo quadro normativo vigente, tenuto conto della ratio sottesa alle previsioni dell’art. 81, commi 1 e 2, anche alla luce del criterio di delega contenuto all’art. 1, comma 1 lett. v) della legge n. 11/2016, e della finalità del regime transitorio, la Deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016 è da ritenersi, pertanto, ancora attuale, con la conseguenza che fino alla data di entrata in vigore del Decreto di cui al comma 2 dell’art. 81, l’utilizzo di AVCpass dovrà avvenire in conformità alle prescrizioni in essa contenute».