logo
1_app_anticorruzione
2_schemi_tipo
3_seminari
4_sportello_online
News
Anac: Regime transitorio dell’utilizzo del sistema AVCpass.

 

12 maggio 2016

Con Comunicato dello scorso 4 maggio, l’Anac si è pronunciata in materia di Avcpass, precisando come l’art. 81, comma 1 e 2 del Dlgs n.50/2016 prevede relativamente alla documentazione comprovante  il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico finanziario degli operatori economici,  l’istituzione di una nuova Banca Dati gestita  dal  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei   trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici .

Il nuovo   sistema  di verifica dei requisiti è teso a superare l’attuale sistema AVCpass, gestito dall’A.NA.C .

In particolare si « ritenere che l’estensione ai settori speciali riguardi il nuovo sistema di verifica dei requisiti di partecipazione alle gare d’appalto ma non anche l’attuale sistema AVCpass».
Per quest’ultimo, infatti,«è previsto il relativo utilizzo da parte delle stazioni appaltanti e degli operatori economici fino all’adozione del decreto di cui all’articolo 81, comma 2 (cfr. art. 216, comma 13), ciò in coerenza con l’intenzione del legislatore di assicurare una verifica informatizzata dei requisiti di partecipazione, evitando, in tal modo, uno stallo del sistema o peggio ancora una regressione alle modalità di verifica cartacea.
In base al nuovo quadro normativo vigente, tenuto conto della ratio sottesa alle previsioni dell’art. 81, commi 1 e 2, anche alla luce del criterio di delega contenuto all’art. 1, comma 1 lett. v) della legge n. 11/2016, e della finalità del regime transitorio, la Deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016 è da ritenersi, pertanto, ancora attuale, con la conseguenza che fino alla data di entrata in vigore del  Decreto di cui al comma 2 dell’art. 81, l’utilizzo di AVCpass dovrà avvenire in conformità alle prescrizioni in essa contenute».

Ultimi Articoli

Anac: Linee guida per le procedure sotto soglia Comunitaria

  L’Anac ha approvato le Linee Guida relative alle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici sotto soglia comunitaria, attualmente inviate alle Commissioni  Parlamentari  ed al Consiglio di Stato per i dovuti pareri. Nell’ottica garantire un alto  livello di trasparenza e correttezza nelle procedure ad evidenza pubblica, l’Autorità  ha precisato che : negli affidamenti diretti  sotto i 40mila euro, le stazioni appaltanti dovranno procedere «alla valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici» ,  motivando obbligatoriamente la scelta eseguita e «dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti»; nelle procedure per l’affidamento di lavori, ai sensi dell’art 36 del Codice, per importi compresi  tra 40mila e 150mila euro, sarà possibile l'affidamento tramite procedura negoziata...

Continua...

Anac: Linee Guida affidamento Servizi assicurativi

  Sono state approvate dall’Anac le “Linee guida operative e clausole contrattuali-tipo per l’affidamento di servizi assicurativi”. In particolare, l’Autorità ha individuato « nel  contratto-tipo la forma più idonea per adottare il presente atto a carattere generale contenente le clausole-tipo che devono disciplinare il rapporto intercorrente tra le stazioni appaltanti e le imprese di assicurazione aggiudicatarie di contratti pubblici di servizi assicurativi». L’ Anac ha, altresì, fornito   alcune indicazioni operative alle stazioni appaltanti «per la corretta predisposizione dei documenti di gara». Il contratto-tipo specifica « le clausole da inserire obbligatoriamente nei contratti e suggerisce una serie di opportune misure da adottare per un’ottimale redazione dei bandi e dei contratti medesimi, nell’ottica di superare le criticità emerse in ordine alla scarsa...

Continua...

Anac: illegittimo il bando se richiede requisiti sproporzionati

  Sono illegittime le clausole  del bando di gara che richiedono alle imprese concorrente  il possesso di requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica, ex art. 41 e 42 del D. Lgs. n.163/06, manifestamente sproporzionati. In particolare "la richiesta di un fatturato globale superiore al doppio della base d’asta non è proporzionata", come anche" la richiesta di un fatturato specifico nell’ultimo triennio superiore all’importo triennale del contratto è sproporzionata e lesiva della concorrenza". Inoltre, l’esperienza pregressa per prestazioni identiche «deve trovare la propria giustificazione nelle caratteristiche tecniche del servizio oggetto di affidamento.» Qui Parere n. 9 del 08/01/2016

Continua...