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News
Anac: Federazioni Sportive sono organismi di diritto pubblico

 

1 giugno 2016

Con delibera n372 l’Anac ha dichiarato che “le Federazioni sportive sono qualificabili come organismi di diritto pubblico ai sensi dell’art. 3, comma 26 del d.lgs. 163/2006, ai fini dell’applicazione alle stesse della disciplina contenuta nel Codice e, conseguentemente, anche della l. 136/2010 in tema di obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari”.
Qui Delibera n.372 del 23/03/2016

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Regime Transitorio Procedimenti per l’iscrizione nel casellario informatico

  In materia di procedimento  per l’iscrizione, ex art. 80 comma 5 lett. g) del d.Lgs. n. 50/2016 , degli operatori economici nel casellario informatico, tenuto dall’Osservatorio Anac, in caso di presentazione da parte di costoro di  false dichiarazioni o falsa documentazione “ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione”, l’Autorithy ha precisato che «per espressa previsione dell’art. 216, comma 14, del nuovo Codice, fino all’adozione delle linee guida di cui all’art. 83, comma 2, (da emanarsi entro un anno dall’entrata in vigore del Codice) continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, gli artt. da 60 a 96 del d.p.r. 207/2010, riferiti al sistema unico di qualificazione delle imprese». Qui Comunicato del 31/05/2016

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Anac: Requisiti speciali di capacità tecnica.

  Il soccorso istruttorio «può trovare applicazione nell’ambito del procedimento di  verifica del possesso dei requisiti». In particolare «i  requisiti di partecipazione relativi  alla capacità tecnica, se sussistenti al momento della presentazione delle  offerte, possono essere documentati in applicazione della procedura di soccorso istruttorio in sede di verifica ex art. 48 del Codice, giacché, in tal caso, l’integrazione  documentale successiva non viola il principio di par condicio e non altera il  libero confronto concorrenziale». Qui Parere n.955 del 07/09/2016

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Anac: Iscrizione C.C.I.A.A. e attività inerente l’oggetto dell’appalto

  L’Anac ha chiarito che nella procedure di gara  laddove  la lex specialis imponga all’operatore economico  quale requisito partecipativo l’ «iscrizione nel Registro delle imprese per “attività”» con tale termine «deve intendersi quale attività specifica concretamente svolta dai concorrenti, tesa a garantire che i soggetti partecipanti abbiano acquisito un’esperienza nel settore interessato oggetto di appalto.» Qui Delibera  n.55 del 11/05/2016

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