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News
Anac: Commissioni di Gara nel periodo transitorio

 

20 giugno 2016

L’Anac, con la delibera n. 620/2016, ha indicato i criteri generali  necessari per procedere  correttamente, durante  il cd. periodo transitorio ex art. 216 del D. Lgs. n. 50/2016, alla nomina delle Commissioni di gara. In particolare, l’Autorità, ai sensi dell’ art. 77, comma 12  del Nuovo Codice, ha chiarito che fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo dei commissari “la commissione continua a essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente a effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”. La Commissione deve essere « composta da un numero di componenti pari a tre o, qualora la valutazione delle offerte richieda ulteriori professionalità ovvero risulti particolarmente complessa, pari a cinque». I membri  vengono «selezionati tra il personale dell’Autorità e sono individuati:a)il presidente, tra il personale dirigente; b) i commissari diversi dal presidente, tra il personale appartenente all’area A; c) il segretario tra il personale appartenente all’area A o B». La selezione degli stessi, poi  «deve avvenire in base al principio di rotazione e il dirigente/funzionario selezionato quale commissario di gara non potrà ricoprire analogo incarico per un periodo di due anni dalla data relativa alla precedente nomina, a meno di casi particolari in cui siano richieste professionalità specifiche presenti in numero esiguo tra il personale dell’Autorità». Infine,  merito ai requisiti dei singoli commissari, l’Autorità  ha precisato che «i componenti devono essere esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto da affidare e non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al medesimo. 2. I componenti non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall’art. 77, co. 5 e 6, del d.lgs 50/2016 e, a tal fine, in sede di prima riunione della commissione di gara devono rendere apposita dichiarazione recante l’indicazione dell’insussistenza delle suddette clausole».

Qui Deliberazione n.620 del 31/05/2016

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BANDO TIPO 1: SERVIZI SOPRA SOGLIA EU

Con delibera n. 1228 del 22/11/ 2017, ha approvato il Bando-tipo n. 1/2017, ai sensi dell’art. 213, comma 2 del d.lgs. 50/2016. In particolare, il Disciplinare «è corredato di una nota illustrativa che espone le scelte effettuate sui singoli istituti nonché da una relazione AIR che motiva le scelte effettuate rispetto alle osservazioni degli stakeholders».Detto  atto «sarà sottoposto a verifica di impatto della regolazione che sarà condotta dopo 12 mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale». Il Bando-tipo acquista efficacia a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Qui Bando-Tipo 1          

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Obbligo di pubblicazione e minimizzazione dei dati – Provvedimento Garante Privacy

Con provvedimento n.34/2021 , il Garante Privacy ha emesso un'ordinanza di ingiunzione a carico di un comune per aver pubblicato dati personali non pertinenti. Infatti nel rispetto del principio di “minimizzazione dei dati”, anche in presenza di un obbligo di pubblicazione, i soggetti chiamati a darvi attuazione non possono comunque diffondere i dati personali eccedenti o non pertinenti. Inoltre, non rileva quanto dichiarato dall’Ente con riferimento alla circostanza che la reclamante fosse identificabile solo da un numero limitato di soggetti. Per “dato personale” si intende, infatti, “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile”, dovendosi considerare “identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come un numero di identificazione.

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