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Anac: Commissioni di Gara nel periodo transitorio
20 giugno 2016
L’Anac, con la delibera n. 620/2016, ha indicato i criteri generali necessari per procedere correttamente, durante il cd. periodo transitorio ex art. 216 del D. Lgs. n. 50/2016, alla nomina delle Commissioni di gara. In particolare, l’Autorità, ai sensi dell’ art. 77, comma 12 del Nuovo Codice, ha chiarito che fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo dei commissari “la commissione continua a essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente a effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”. La Commissione deve essere « composta da un numero di componenti pari a tre o, qualora la valutazione delle offerte richieda ulteriori professionalità ovvero risulti particolarmente complessa, pari a cinque». I membri vengono «selezionati tra il personale dell’Autorità e sono individuati:a)il presidente, tra il personale dirigente; b) i commissari diversi dal presidente, tra il personale appartenente all’area A; c) il segretario tra il personale appartenente all’area A o B». La selezione degli stessi, poi «deve avvenire in base al principio di rotazione e il dirigente/funzionario selezionato quale commissario di gara non potrà ricoprire analogo incarico per un periodo di due anni dalla data relativa alla precedente nomina, a meno di casi particolari in cui siano richieste professionalità specifiche presenti in numero esiguo tra il personale dell’Autorità». Infine, merito ai requisiti dei singoli commissari, l’Autorità ha precisato che «i componenti devono essere esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto da affidare e non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al medesimo. 2. I componenti non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall’art. 77, co. 5 e 6, del d.lgs 50/2016 e, a tal fine, in sede di prima riunione della commissione di gara devono rendere apposita dichiarazione recante l’indicazione dell’insussistenza delle suddette clausole».