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ANAC: Inconferibilità e incompatibilità per l’accesso alle cariche politiche e incarichi amministrativi.
4 luglio 2016
L’Anac con delibera n .622 ha precisato che «poiché un incarico amministrativo, di vertice o dirigenziale, è sempre conferito da uno degli organi di governo indicati al comma 2 degli articoli 7 e 10 del d.lgs. n. 235 la possibile antinomia deve essere risolta nel senso che trova applicazione il d.lgs. n. 39, non solo perché norma successiva nel tempo, ma perché ha disciplinato in modo organico e ragionato proprio gli incarichi amministrativi, con una disciplina che deve essere considerata speciale in tutti i casi di possibile sovrapposizione tra discipline diverse». In particolare «il comma 2 degli artt. 7 e 10 del d.lgs. n. 235, nello stabilire l’incandidabilità e l’impossibilità “comunque di ricoprire le cariche” configura per i soggetti condannati in via definitiva per i reati previsti nello stesso articolo, non solo il divieto di partecipare a competizioni elettorali, ma anche l’inconferibilità degli incarichi si pone in conflitto con la disciplina del d.lgs. n. 39, non per le cariche sicuramente elettive o per le cariche conferite per nomina, ma sicuramente “politiche, ma per alcuni incarichi che il d.lgs. n. 39 considera come “amministrativi”, quali quelli di “amministratore di ente pubblico” (art. 3, comma 1 lettera b), e quelli di “amministratore di ente privato in controllo pubblico” (art. 3, comma 1, lettera, d)».