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Anac: Omessa dichiarazione e Soccorso Istruttorio
19 settembre 2016
Nelle procedure di gara per affidamento di servizi tecnici, non è possibile rilevare dalla sola dichiarazione del concorrente « di non avere commesso errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, una falsa dichiarazione, nel momento in cui emergano precedenti risoluzioni contrattuali non dichiarate». In tal caso, l’Autorità ritiene che « la S.A. sia legittimata a richiedere l’integrazione documentale ai sensi dell’art. 38, co. 2-bis d.lgs. 163/2006, accompagnata dal pagamento della sanzione prevista dal bando, fatta salva ogni valutazione successiva sull’affidabilità dell’impresa, che è rimessa alla S.A.».