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News
ANAC Regolamento Parere Precontenzioso

 

7 novembre 2016

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2016 il nuovo Regolamento Anac  per il rilascio dei pareri di precontenzioso. in vigore dal successivo 20 ottobre. In materia, l’art. 211 del D.Lgs. n.50/2016 precisa  che «su iniziativa della stazione appaltante o di una o più delle altre  parti, l’ANAC esprime parere relativamente a questioni insorte durante lo  svolgimento delle procedure di gara, entro trenta giorni dalla ricezione della  richiesta. Il parere obbliga le parti che vi abbiano preventivamente consentito  ad attenersi a quanto in esso stabilito. Il parere vincolante è impugnabile  innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa ai sensi dell’articolo  120 del codice del processo amministrativo. In caso di rigetto del ricorso  contro il parere vincolante, il giudice valuta il comportamento della parte  ricorrente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 26 del codice del processo  amministrativo».

Nel Regolamento «di particolare  impatto la previsione della comunicazione,  da parte dell’istante, della presentazione dell’istanza a tutti i soggetti  interessati alla soluzione della questione controversa oggetto della medesima  (articoli 3, comma 2 e 4, comma 2), come raccomandata dal Consiglio di Stato nel  menzionato parere, stante l’esigenza di imprescindibile rispetto del principio  del contraddittorio». A riguardo  l’ Anac ha rappresentato che «le istanze  pervenute prima dell’entrata in vigore del Regolamento sopra indicato, qualora  permanga da parte dei soggetti istanti un interesse attuale e concreto al  rilascio del parere, andranno riformulate e riproposte a firma di soggetti  legittimati a esprimere verso l’esterno la volontà dell’ente, nel rispetto  delle nuove disposizioni procedimentali, mediante utilizzo del relativo modulo  informatico».

Qui Regolamento del 05/10/2016

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Anac: Attribuzione punteggi offerta economica

  Nelle procedure di gara in cui il criterio di aggiudicazione è dato dall’offerta economicamente più vantaggiosa  «le formule devono essere tali da rendere  possibile l’attribuzione dell’intero range dei punteggi, variabile da zero al massimo fissato nel bando». In particolare «il  coefficiente deve essere ottenuto mediante il rapporto tra i ribassi e non già  i prezzi offerti in valore assoluto» in quanto  «solo  questo metodo consente di rispettare la dovuta proporzionalità tra le offerte  presentate in relazione all’ elemento che ne consente la discriminante dal punto  di vista valutativo, e cioè appunto il ribasso sulla base d’asta». Delibera n. 769 del 13/07/2016

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Scadenza 30/04: Pubblicazione e Comunicazione INCARICHI

Entro il 30/04 va fatta comunicazione al Dipartimento per la Funzione Pubblica, tramite il portale PerlaPa, dei dati relativi a tutti gli incarichi conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo. Tra le informazioni da trasmettere si menzionano i compensi erogati ai propri dipendenti per gli incarichi conferiti, gli incarichi autorizzati ai propri dipendenti, i compensi erogati a consulenti e collaboratori esterni. Le medesime informazioni vanno poi pubblicate Amministrazione Trasparente / sezione Personale - Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti ed all'interno della sezione Consulenti e collaboratori - Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza attraverso il link alla banca datu www.consulentipubblici.gov.it  

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Delibera:Metodi di calcolo per l’attribuzione del punteggio all’offerta economica.

  In una procedura di gara telematica per l’affidamento del servizio di  brokeraggio assicurativo, in cui il criterio di aggiudicazione è dato dall’offerta economicamente più vantaggiosa «è legittimo prevedere  l’assegnazione all’offerta economica di punteggi per valore assoluto  predeterminati dalla stazione appaltante e corrispondenti alle percentuali di  sconto applicate». Qui Delibera n.293 del 22/03/2017

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