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Linee Guida n.6 : Indicazione dei mezzi di prova adeguati per gli Illeciti Professionali
9 gennaio 2017
Sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 03/01/2017 n. 2 le Linee guida recanti “Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice”, approvate dall’Anac con delibera n.1293 del 16/11/2016. Al fine di pervenire all’individuazione di quei mezzi di prova necessari a dimostrare la presenza di un illecito professionale a carico dell’operatore, l’Anac ha inteso fornire «indicazioni operative e chiarimenti in merito alle fattispecie esemplificative indicate in via generica dal Codice e ai criteri da seguire nelle valutazioni di competenza». In primis, nell’ambito soggettivo «ai fini della partecipazione alla gara, la stazione appaltante deve verificare l’assenza della causa ostativa prevista dall’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice in capo:
– all’operatore economico, quando i gravi illeciti professionali sono riferibili direttamente allo stesso in quanto persona giuridica;
– ai soggetti individuati dall’art. 80, comma 3, del Codice quando i comportamenti ostativi sono riferibili esclusivamente a persone fisiche;
– al subappaltatore nei casi previsti dall’art. 105, comma 6, del Codice».
L’Autorità ha chiarito inoltre che «le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare ai fini dell’iscrizione nel Casellario informatico di cui all’art. 213, comma 10, del Codice i provvedimenti dalle stesse adottati e i provvedimenti di condanna emessi in sede giudiziale con riferimento ai contratti dalle stesse affidati idonei a incidere sull’integrità e l’affidabilità dei concorrenti». Invero «l’inadempimento dell’obbligo di comunicazione comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 213, comma 13, del Codice».D’altro canto, gli operatori economici «sono tenuti a dichiarare, mediante utilizzo del modello DGUE, tutte le notizie inserite nel Casellario Informatico gestito dall’Autorità astrattamente idonee a porre in dubbio la loro integrità o affidabilità». Il grave illecito professionale si ravvisa ogni qualvolta si riscontri nel comportamento dell’operatore carenze nell’esecuzione di un precedente contratto, illeciti professionali posti in essere nello svolgimento della procedura di gara o in “altre situazioni” idonee ad incidere sull’integrità/affidabilità del concorrente, ossia:
«a) nei provvedimenti di condanna, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato, emanati dall’Autorità antitrust per pratiche commerciali scorrette o per illeciti anticoncorrenziali riferiti al mercato oggetto del contratto da affidare;
- b) nei provvedimenti sanzionatori, anch’essi divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato, comminati dalla stessa Anac in relazione all’omissione di informazioni o documenti richiesti dalla medesima Autorità o alla mancata dimostrazione dei requisiti e/o alle false informazioni fornite all’ente appaltante».
Per gli operatori economici sono ammesse misure di self-clearing, da adottarsi entro il termine fissato per la presentazione delle offerte. I concorrenti possono, infatti «provare di aver adottato misure sufficienti a dimostrare l’integrità e affidabilità nell’esecuzione del contratto oggetto di affidamento nonostante l’esistenza di un pertinente motivo di esclusione». In ogni caso, il periodo di esclusione dalle gare non può superare i tre anni «a decorrere dalla data dell’annotazione della notizia nel Casellario informatico gestito dall’Autorità o, per i provvedimenti penali di condanna non definitivi, dalla data del provvedimento».