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Indicazioni interpretative sulle Linee guida n. 1
13 gennaio 2017
A fronte delle richieste di chiarimento pervenute all’Autorità in merito alle Linee guida sui servizi di ingegneria e architettura, l’Anac ha chiarito come, ai sensi dell’ art. 3, comma 1, lett. vvvvv)del D. Lgs. n. 50/2016 «deve ritenersi che possano essere spesi come requisiti di partecipazione alle procedure per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, i servizi di consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione che non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali, quali ad esempio, le attività accessorie di supporto per la consulenza specialistica relativa agli ambiti progettuali strutturali e geotecnici». Ciò a condizione che «si tratti di attività svolta nell’esercizio di una professione regolamentata per la quale è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall’art. 3 della direttiva 2005/36/CE e purché l’esecuzione della prestazione, in mancanza della firma di elaborati progettuali, sia documentata mediante la produzione del contratto di conferimento dell’incarico e delle relative fatture di pagamento».
Per gli affidamenti di importo inferiore a 100.000 euro, le richieste delle Stazioni appaltanti «devono essere attinenti e proporzionati all’oggetto dell’appalto e devono soddisfare l’interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti». Pertanto, l’ente «può fissare, nell’ambito della propria discrezionalità, requisiti di partecipazione ad una gara di appalto e di qualificazione più rigorosi e restrittivi di quelli minimi stabiliti dalla legge, purché tali prescrizioni si rivelino rispettose dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, non limitino indebitamente l’accesso alla procedura di gara e siano giustificate da specifiche esigenze imposte dal peculiare oggetto dell’appalto (cfr. Parere di precontenzioso n. 110/2010)». Tuttavia «la ratio alla base delle specifiche previsioni del Codice e delle linee guida preclude la possibilità di richiedere esclusivamente servizi identici a quelli oggetto dell’affidamento».