logo
1_app_anticorruzione
2_schemi_tipo
3_seminari
4_sportello_online
News
Indicazioni interpretative sulle Linee guida n. 3

 

16 gennaio 2017

In relazione alle Linee guida recanti “Nomina, ruolo  e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti  e concessioni”, l’Anac ha chiarito che le stesse «si applicano alle procedure per le quali i bandi o  avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati  successivamente all’entrata in vigore delle Linee guida medesime, nonché alle  procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore  delle Linee guida, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte». Pertanto, per le procedure bandite prima dell’entrata in vigore delle predette Linee guida «il RUP in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa previgente potrà portare a termine il proprio incarico anche nel caso  in cui non possieda i requisiti professionali richiesti dalle Linee guida per  lo svolgimento delle relative funzioni». Il controllo della documentazione  amministrativa deve essere svolto dal RUP, da un seggio di gara istituito ad hoc oppure,  se presente nell’organico della stazione appaltante, da un apposito  ufficio/servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative  proprie della stazione appaltante. Dunque «la nomina di una commissione aggiudicatrice  composta interamente da soggetti interni, come previsto – ad esempio – per il periodo transitorio, può essere assimilata all’istituzione di un seggio di gara  ad hoc e, pertanto, in tal caso, la verifica della documentazione amministrativa può essere rimessa alla commissione aggiudicatrice medesima». In  ogni caso, il RUP« dovrà esercitare una funzione di coordinamento e controllo, finalizzata  ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure, e adottare le decisioni  conseguenti alle valutazioni effettuate».

Qui Comunicato del 14/12/2016

Ultimi Articoli

Anac: Secondo rapporto quadrimestrale 2015 sui contratti pubblici

  È stato pubblicato dall' Anac il secondo rapporto quadrimestrale 2015 relativo alle procedure di affidamento di importo superiore o uguale a € 40.000. Il report è suddiviso «in 4 sezioni di cui una generale contenente le statistiche aggregate, dei contratti pubblici e tre sezioni di dettaglio - in cui viene effettuata un’analisi comparata con il quadrimestre dell’anno precedente - relative alle diverse tipologie di contratto (lavori, servizi e forniture)». Qui Report del 11/03/2016

Continua...

Anac: Cambio indirizzo e modello per obblighi di pubblicazione dei contratti sui siti web

  Con comunicato, l’Anac rende noto che a partire dal giorno 18/01/2016 l’indirizzo di posta elettronica per inviare «la comunicazione attestante l’avvenuto adempimento degli obblighi di pubblicazione sul proprio sito Internet delle informazioni di cui all’art. 1, comma 32, della legge 190/2012, è “comunicazioni@pec.anticorruzione.it”».Ne consegue che a partire dal 19/01/2016 il precedente recapito comunicazioni@pec.avcp.it non sarà più attivo. Qui Comunicato del 15/01/2016

Continua...

ANAC: SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE SÌ ALLE GARE DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA

  Negli appalti per l’affidamento di servizi di accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali sussiste l’obbligo di centralizzazione ex art. 33, comma 3-bis, del Codice dei Contratti Pubblici. In materia, l’Anac ha precisato contrariamente a quanto richiesto dall’Associazione Nazionale Aziende Concessionarie Servizi Entrate Enti Locali (ANACAP) che «l’assenza di un prezzo al mercato, l’inelasticità della domanda all’aggio praticato, il carattere prevalentemente strumentale dell’attività prestata dall’agente della riscossione e l’entità ridotta di rischio sopportato dallo stesso fanno propendere per la natura di appalto degli affidamenti in parola, con conseguente applicazione dell’obbligo di centralizzazione degli acquisti di cui al comma 3-bis dell’art. 33 del Codice dei contratti pubblici». Qui il Comunicato del 07/01/2016

Continua...