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News
Comunicato : Tenuta Casellario Informatico

 

19 maggio 2017

Con delibera n. 1386 del 21/12/2016 Anac ha fornito precise indicazioni in ordine alla tenuta del Casellario Informatico «con riguardo ai Modelli di comunicazione da adottarsi per l’inoltro delle notizie ritenuti utili, tra le quali sono contemplate, ai sensi dell’art. 213,c.10, del d.l.vo 50/2016, le fattispecie che possono dar luogo all’esclusione dalle gare per la ricorrenza dell’ipotesi disciplinata dall’art.80, c.5, del d.l.vo 50/2016, inerente i gravi illeciti professionali». In particolare «la sussistenza di tali illeciti viene annotata, previa comunicazione inoltrata alle parti da parte dell’Autorità, in seguito alla specifica segnalazione delle S.A. in corso di esecuzione del contratto, con riferimento:
–              alle risoluzioni anticipate;
–              alle significative carenze che nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;
–              ai gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l’integrità o affidabilità dell’o.e., come il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;
–              alla produzione, anche per negligenza, di informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero all’omissione di informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione».


Qui Comunicato del 12/05/2017

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Anac: Sindacabilità Valutazioni Commissione giudicatrice

  Le valutazioni rese dalla Commissione giudicatrice, che costituiscono espressione di discrezionalità tecnica«sono sottratte al sindacato di legittimità, salvo che risultino manifestamente illogiche, irrazionali, irragionevoli, arbitrarie ovvero fondate su di un evidente travisamento dei fatti, non potendo l’Autorità sostituirsi al potere tecnico-discrezionale attribuito alla stazione appaltante». Qui Delibera n. 715 del 28/06/2016

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Anac: Limiti alla qualificazione del servizio

  Con delibera n. 552 del 11/05/2016 , l’Anac ha precisato che   «l’errata qualificazione del servizio oggetto della gara, che abbia come scopo o come effetto quello di limitare la trasparenza delle forme di pubblicità e di restringere il numero di operatori partecipanti alla gara, rende il bando di gara illegittimo in quanto non conforme ai principi di concorrenza e trasparenza ». Qui delibera n. 552 del 11/05/2016

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Delibera: Perfezionamento CIG

  Con Delibera n. 1 del 11/01/2017, l’Anac ha chiarito che il «responsabile unico del procedimento deve provvedere al perfezionamento del codice identificativo di gara entro 90 giorni dalla richiesta, a pena della cancellazione dello stesso codice e dell'impossibilità di utilizzo nella procedura sia per la stazione appaltante sia per gli operatori economici». In particolare, l’Autorità ha evidenziato che «la sola acquisizione del codice non garantisca che la procedura di selezione del contraente sia stata effettivamente avviata: avendo rilevato moltissimi Cig non perfezionati, ha pertanto deciso di definire regole più rigorose, che, in caso di inadempimento, comportano sanzioni a carico del responsabile unico del procedimento e correlate responsabilità». Qui Deliberazione n.1 del 11/1/2017

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