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Linee Guida n. 6 post Correttivo
7 novembre 2017
Con deliberazione n. 1008/2017 sono state riformulate le Linee Guida n. 6 recanti “Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice”.
Nel testo aggiornato, ANAC esclude dalla partecipazione alle gare i soggetti rappresentati delle imprese condannati, anche solo in primo grado, per una serie di reati societari e tributari, fallimentari, urbanistici e contro la pubblica amministrazione.
La novità più rilevante è l’elenco dei reati che devono essere valutati dalle Stazioni appaltanti ai fini dell’esclusione del concorrente, anche se accertati sulla base di un condanna non definitiva, quale una sentenza di primo grado.
In particolare, rilevano le condanne per i reati relativi ad:
«a. abusivo esercizio di una professione;
- reati fallimentari (bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta, omessa
dichiarazione di beni da comprendere nell’inventario fallimentare, ricorso abusivo al credito);
- reati tributari ex d.lgs. 74/2000, i reati societari, i delitti contro l’industria e il commercio;
- reati urbanistici di cui all’art. 44, comma 1 lettere b) e c) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;
- reati previsti dal d.lgs. 231/2001».
Inoltre «rileva quale illecito professionale grave, che la stazione appaltante deve valutare ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c) del codice, la condanna non definitiva per taluno dei reati di cui agli artt. 353, 353 bis, 354, 355 e 356 c.p., fermo restando che le condanne definitive per tali delitti costituiscono motivo di automatica esclusione ai sensi dell’art. 80, comma 1, lett. b) del codice».
Ancora determineranno l’esclusione del concorrente anche i provvedimenti comminati dall’Antitrust e dall’Anac.
L’Autorità ha poi circoscritto «la rilevanza dei provvedimenti di applicazione delle penali, ritenendo ostativi quelli che, singolarmente o cumulativamente, raggiungono un importo pari all’1% dell’importo del contratto. Una scelta che allinea le linee guida al le previsioni del codice dove viene attribuita rilevanza alla gravità dell’illecito».
In ogni caso, le Stazioni appaltanti sono tenute a comunicare ad Anac «i provvedimenti dalle stesse adottati e i provvedimenti emessi in sede giudiziale con riferimento ai contratti dalle stesse affidati idonei a incidere sull’integrità e l’affidabilità dei concorrenti.» L’inadempimento dell’obbligo di comunicazione comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 213, comma 13, del Codice.
La durata dell’interdizione alla partecipazione alle procedure di affidamento conseguente all’accertamento delle fattispecie di cui al comma 5, lett. c) dell’art. 80 del codice:
« è pari a cinque anni, se la sentenza penale di condanna non fissa la durata della pena accessoria; è pari alla durata della pena principale se questa è di durata inferiore a cinque anni. La durata dell’interdizione è pari a tre anni, decorrenti dalla data dell’accertamento del fatto individuata ai sensi delle presenti linee guida, ove non sia intervenuta una sentenza penale di condanna».
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