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INDICAZIONI SULLE RICHIESTE DI RILASCIO DEL CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE
22 gennaio 2018
In materia di verifica dei requisiti generali degli operatori economici, Anac ha chiarito che le Stazioni Appaltanti « nella compilazione dei modelli predisposti dal Ministero della Giustizia (devono) barrare il riquadro che contiene il riferimento all’art. 39 D.P.R. n. 313/2002 (consultazione diretta del sistema), indicando altresì, nell’apposito campo, motivo e finalità della richiesta».
Diversamente «non è opportuno in tali casi utilizzare il riferimento all’art. 28 T.U., che disciplina la facoltà, per le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, di ottenere le certificazioni rilasciate a richiesta del soggetto privato (rif. art. 23 T.U.).»
La certificazione ex art. 28 T.U. ha infatti «un contenuto incompleto, in quanto, fra l’altro, non riporta (rif. art. 25 T.U.): le condanne con beneficio della non menzione, le sentenze emesse ai sensi dell’art. 444 c.p.p. (cd. patteggiamento) e i decreti penali di condanna, rilevanti ai sensi dell’art. 80, primo comma, D.Lgs.n. 50/2016».